RLS

Diritti e Responsabilità

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali:

– diritto all’informazione;
– diritto alla formazione;
– diritto alla partecipazione;
– diritto al controllo.

Per l’esercizio di tali diritti è necessario che l’RLS:

  • possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;
  • venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera;
  • possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;
  • sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;
  • possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
  • possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
  • possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
  • possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
  • sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.

 

Il DLgs 626/94 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
Quanto sopra non significa però che i RLS vadano senza dubbio esenti da responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui l’RLS abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata e l’abbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.

Ai sensi dell’art. 18 del DLgs 626/94, commi 2 e 3, l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) appartiene esclusivamente ai lavoratori presenti in azienda, senza che possa in alcun modo delinearsi al riguardo una procedura aperta al concorso della volontà e degli interessi del datore di lavoro.