RESPONSABILITA’ DELL’RSPP

RSPP

Le responsabilità penali e civili a cui sono soggetti

 

Il servizio di prevenzione e protezione, come richiesto dall’art. 33 del decreto, provvede:

  1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
  2. ad elaborare  le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 c.2 e i sistemi di controllo di tali misure;
  3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;

 

 

La responsabilità penale dell’RSPP

Il RSPP  risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814)”.

 

La responsabilità civile dell’RSPP

La responsabilità penale non esaurisce l’ambito delle responsabilità del RSPP “il quale, con l’assunzione dell’incarico, assume anche degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, specie se Se dalla sua consulenza derivano danni a qualcuno.

 

 

 

Per informazioni contattare il numero 0587 398148 e chiedere della Sig.ra Veronica Fredianelli