NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Decreto 25 gennaio 2019 (G.U. 30 del 5 febbraio 2019)

Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Il provvedimento contiene modifiche al decreto 246/1987 (in particolare all’Allegato 1) ed i requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 e sono già cogenti per i nuovi edifici.  Gli edifici esistenti dovranno adeguare entro un anno, quindi entro il 6 maggio 2020, le misure gestionali, come ad esempio la dotazione di estintori e altri dispositivi antincendio (ove previsto).

Sono invece concessi due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (ove previsto).

Per gli edifici esistenti e soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi (ex DPR 151/11) viene comunicato al Comando VVF l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti dal decreto 25/1/19 in fase di attestazione di rinnovo periodico.

Le nuove norme non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

 

Antincendio, le nuove regole per i condomini

La norma individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendio dell’edificio:

– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;

– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;

– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;

– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni etc.), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.


  LP O: da 12 a 24 metri

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:

  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio («misure standard»)
  • mantiene l’efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione (qualora presenti)

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie:

  • osserva le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo
  • non altera la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni d’emergenza incendio:

  • applicazione delle «misure standard»
  1. istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso
  2. azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
  3. istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti
  4. divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005

 


  LP 1: da 24 a 54 metri               

 GSA Gestione Sicurezza Antincendio

Esposizione planimetria emergenza

 

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:

Organizza la GSA attraverso:

  • predisposizione e verifica periodica pianificazione dell’emergenza
  • informazione agli occupanti sulle procedure di emergenza da adottare in caso di incendio e sulle «misure antincendio preventive»
  • Mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione (qualora presenti)
  • Esposizione di foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio (problema lingua)
  • Verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio (es.chi ha parcheggiato davanti all’uscita di emergenza del corsello box?)
  • Adozione delle «misure antincendio preventive»

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie:

  • osserva le misure antincendio preventive predisposte dal Responsabile dell’attività
  • non altera la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni d’emergenza incendio:

  • Attua le procedure di allarme e comunicazioni come ricevute
  • Attua l’evacuazione secondo le procedure di emergenza ricevute

 

Misure antincendio preventive:

  • corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
  • mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
  • corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
  • riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
  • gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
  • valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti;

 

La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune

Sono le stesse del LP 0


  LP 2: da 55 a 79 metri

 

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:

Come per LP 1 e in aggiunta:

  • Prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie e di emergenza:

Come per LP 1

Misure antincendio preventive:

Come per LP 1 + impianto segnalazione manuale allarme

Pianificazione dell’emergenza

Come per LP 1 Conseguentemente, la pianificazione dell’emergenza ovvero le procedure di emergenza da consegnare agli occupanti dovranno contenere le modalità di attivazione e diffusione allarme


  LP 3: oltre 80 metri                

Responsabile GSA, Coordinatore emergenza, EVAC

 

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:

Come LP 2 e in aggiunta:

  • predisposizione centro di gestione dell’emergenza
  • designazione il Responsabile della GSA
  • designazione il Coordinatore dell’emergenza (attestato idoneità tecnica corso rischio elevato ex DM 10/3/98)
  • installazione impianto EVAC a regola d’arte (sistema di allarme vocale a scopi emergenza)

Compiti e funzioni del responsabile della GSA:

Pianifica e organizza le attività della GSA

Fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure di emergenza

Segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio

   Nota: il responsabile della GSA può coincidere con il responsabile dell’attività

Compiti e funzioni del Coordinatore dell’emergenza:

Sovraintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori – Deve essere immediatamente reperibile (…)

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie e di emergenza:

Come LP 2

 

Misure antincendio preventive:

Come LP 2 ed in aggiunta:

  • Centro di gestione dell’emergenza
  • Sistema EVAC

Pianificazione dell’emergenza

Come per LP 2 Conseguentemente, la pianificazione dell’emergenza ovvero le procedure di emergenza da consegnare agli occupanti dovranno contenere le modalità di attivazione del sistema EVAC.

 

Centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino)

c/o il Centro di gestione dell’emergenza confluiscono:

  • le informazioni di gestione emergenza
  • la centrale di gestione del sistema EVAC
  • la centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio
  • deve essere chiaramente segnalato

 

 

 

 

Per informazioni contattare il numero 0587 398148