AUA : l’autorizzazione unica ambientale

AUA

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

 

 

AUA è l’acronimo utilizzato per indicare “l’autorizzazione unica ambientale”, una specifica forma di autorizzazione introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale, e viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

I titoli abilitativi interessati (atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione) che questo provvedimento va a sostituire sono:

–>  autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006;

–>  comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

–>  autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’ articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006;

–>  autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via Generale di cui all’articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006; – comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

–>  autorizzazione all’ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

–>  comunicazioni in materia di rifiuti per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di trattamento rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.

 

 

 

La disciplina sull’AUA si applica alle piccole–medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

 

La domanda va presentata al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi sostituiti, ferma restando alla possibilità di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazioni o autorizzazione in via generale.

 

Le tempistiche per il rilascio prevedono due distinzioni fondamentali:

– se l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale e lo trasmette entro 90 giorni al SUAP (si che occupa di rilasciare l’AUA). Resta ferma, da parte del SUAP, la facoltà di indire la conferenza dei servizi, nei casi previsti dalla legge.;

– se l’Autorizzazione Unica Ambientale va a sostituire atti ambientali con conclusione del procedimento superiore a 90 giorni, il SUAP è obbligato a indire la conferenza di servizi entro 30 giorni. L’Autorità competente dunque, salvo integrazioni, adotta il provvedimento finale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.

L’AUA dura 15 anni dal rilascio e il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.